La modifica della legge 14/24 di ratifica del Protocollo tra Italia e Albania stravolge del tutto l’originaria finalità del Protocollo, prevedendo che non siano portate in Albania solo persone soccorse in acque internazionali. Il Decreto legge del 28 marzo n.35 approvato dal Consiglio dei Ministri introduce la possibilità di utilizzare la struttura del centro di Gjader, come un qualsiasi altro Centro di Permanenza Rimpatri nazionale trasportandovi i cittadini stranieri trattenuti in Italia. Il Governo afferma che non è necessario modificare il Protocollo tra Italia ed Albania in quanto si inserisce in un più ampio quadro di cooperazione tra Italia e Albania. In ogni caso, per quanto attiene ai rapporti tra il diritto UE e la normativa italiana, l’art. 4 comma 1 della L. 14/2024 di ratifica del Protocollo precisa che ai migranti detenuti in Albania “si applicano, in quanto compatibili, il d.lgs. 286/1998 (il cd. TUI), il d.lgs. 251/2007 (normativa di attuazione della direttiva 2004/83/CE, cd. direttiva qualifiche), il d.lgs. 25/2008 (normativa di attuazione della direttiva 2005/85/CE, 2013/32 UE cd. direttiva procedure), il d.lgs. 142/2015 (normativa di attuazione della Direttiva 2013/33/UE, cd. Direttiva Accoglienza) e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all’ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale”: la disposizione richiama esplicitamente i quattro decreti legislativi che costituiscono la base normativa più significativa in materia di immigrazione e di protezione internazionale, e non solo. L’articolo statuisce infatti espressamente che ai centri in Albania si applica sia il corpus normativo nazionale che europeo relativo tanto alle modalità di accesso a tali diritti ingresso e soggiorno dello straniero in Italia, quanto con riferimento all’accesso alle diverse forme di protezione internazionale.L’accesso deve essere effettivo, ed esercitabile, come avverrebbe in caso di strutture ubicate al di fuori del territorio dello Stato membro dell’UE. Tuttavia, il decreto legge presenta diverse criticità sia dal punto di vista della normativa europea che alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il governo italiano ha stretto un accordo con l’Albania per istituire a Gjader un CPR per migranti in attesa di espulsione. Il CPR albanese sarà gestito con il supporto delle autorità italiane e dovrà rispettare gli standard europei in materia di diritti umani e condizioni di detenzione. Tuttavia, permangono perplessità sulle modalità di applicazione di tali standard in un Paese non appartenente all’Unione Europea. Il trasferimento dei migranti in Albania pone diversi problemi giuridici, tra cui la non conformità con il diritto dell’Unione Europea. Più precisamente la Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri stabilisce criteri chiari per la detenzione amministrativa e il trattamento dei migranti, prevedendo che gli Stati membri garantiscano condizioni adeguate e il rispetto dei diritti fondamentali. Un centro situato al di fuori dell’UE potrebbe sfuggire a questi obblighi. Il diritto UE ad oggi non ha previsto la possibilità che i centri di trattenimento europei possano essere realizzati in paesi terzi, tanto più che che il trattenimento per eseguire l’espulsione dal territorio di uno Stato membro dell’Unione può essere applicato solo se non “possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive” e “soltanto per consentire il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento” (art. 15 par. 1), inteso, come sopra indicato, come il trasporto fisico fuori dal territorio UE. “Il trattenimento deve essere il più breve possibile, deve essere periodicamente riesaminato per valutare in concreto se ci sono le ragioni per proseguirlo e se non c’è alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi … il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata” (art. 15 par. 4). Gli stranieri trattenuti devono avere la possibilità “di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti” (art. 16 par.2) nonché con organizzazioni non governative di tutela, le quali “hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea” (art. 16 par.4). La Corte di Giustizia dell’UE ha sottolineato il diritto dei migranti a contestare la detenzione dinanzi a un tribunale indipendente. La collocazione dei CPR in Albania potrebbe rendere difficile l’accesso alla tutela legale e l’effettiva tutela giurisdizionale europea. L’istituzione del CPR in Albania rappresenta un esperimento giuridico e politico dai contorni incerti. Sul punto è opportuno osservare che la Consulta nel con la sentenza 105/2001 ha evidenziato che per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. Inoltre, di recente la Corte di Cassazione ha rilevato con la ordinanza 4308/2025, depositata il 31 gennaio, la Prima Sezione Penale ha chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge 187 del 2024 che ha inciso sulla procedura in frontiera e sulla disciplina processuale, abbreviando i termini per i ricorsi contro i decreti di trattenimento, e limita il diritto di difesa stabilito dall’art 24 della Costituzione, nonchè con li art.11, 117 della Costituzione che impongono anche al legislatore nazionale precisi limiti derivanti dalla normativa euro-unionale e dal diritto internazionale. Sebbene l’accordo tra Italia e Albania miri a velocizzare i rimpatri, le criticità evidenziate dalla normativa UE e dalla giurisprudenza pongono interrogativi sul rispetto dei diritti fondamentali, violazioni, art. 11, 13 e 117 della Costituzion e gli articoli, 5,6,13, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art.3,15,16 della Direttiva 115/2008 in vigore almeno fino all’approvazione della proposta del nuovo Regolamento Rimpatri che dovrà seguire un lungo percorso che potrebbe durare più di un anno.
Paolo Iafrate