Secondo l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue Richard de la Tour nelle sue conclusioni del 10 aprile 2025 sulle cause congiunte Alace-Canpelli e C-758/2, .legate al protocollo Italia-Albania e alla nozione di Paese d’origine sicuro, osserva che uno Stato membro può designare paesi d’origine sicuri mediante atto legislativo”, ma deve mettere a disposizione dei giudici le informazioni in base alle quali ha preso le sue decisioni. Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato.I passaggi rilevanti sono due il par. 63 nel quale l’Avvocato Generale sottolinea che in caso di mancata divulgazione di dette fonti, l’effettività del controllo giurisdizionale impone all’autorità giudiziaria competente, che dispone di tutta l’esperienza richiesta in tale materia, di fondare il suo giudizio sulle fonti di informazione che essa reputi maggiormente pertinenti per valutare la legittimità di detta designazione. Contrariamente a una procedura ordinaria, una procedura accelerata condotta alla frontiera nei confronti di un richiedente che provenga da un paese terzo designato come paese di origine sicuro è applicata alla luce di un elenco prestabilito. Posto che la valutazione relativa alla sicurezza di un paese muta nel tempo, nell’ipotesi che tale valutazione non sia stata rivista ad intervalli regolari, non si può impedire a detta autorità di procedere a un aggiornamento della situazione generale del paese sul piano civile, giuridico e politico.L’altro passaggio rilevante lo troviamo al par.92 Il Paese che viene ritenuto sicuro può non esserlo per alcune categorie specifiche di persone, che potrebbero essere esposte al rischio di persecuzioni o violazioni gravi, come la comunità Lgbtq, le vittime di violenze di genere, comprese le mutilazioni genitali femminili, le minoranze etniche e religiose, le persone accusate di reati di carattere politico e le persone condannate alla pena di morte), di cui alcune non immediatamente identificabili, il concetto di paese di origine sicuro tenderebbe ad essere una finzione. Infatti, in ragione della loro natura e della loro portata, dette eccezioni rispecchierebbero piuttosto l’esistenza di disfunzionamenti e carenze generalizzati e sistematici nell’ambito degli obblighi incombenti al paese terzo interessato nei confronti della sua popolazione e una siffatta designazione non sarebbe né adeguata, né ragionevole alla luce dei requisiti fissati dall’allegato I alla direttiva 2013/32.Tali argomentazioni non fanno altro che condividere le argomentazioni dei giudici del Tribunale di Roma e di Bologna, nonché anche quanto sostenuto dalle difese dei ricorrenti, stesse criticità che potrebbero individuarsi anche nel caso delle convalide dei trattenimenti nei CPR a Shengin in Albania, poiché nell’elenco dei paesi sicuri potrebbero essere presenti alcuni paesi nei quali è violato l’obbligo di “rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura” (allegato I della Direttiva procedure) che fungono da parametro di valutazione per poter qualificare il paese terzo come paese di origine sicuro.
Paolo Iafrate