Tra le condizioni per poter ricevere l’indennità, é richiesto che il lavoratore debba avere un coniuge “non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato”, che siano fiscalmente a carico, oppure deve avere “almeno un figlio” fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale. Il lavoratore, per percepire il bonus, deve avere capienza fiscale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti: quindi l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di ammontare superiore a quello della detrazione per tipo di reddito spettante. L’una tantum viene riproporzionata in funzione del periodo di lavoro svolto dal lavoratore del corso dell’anno.
Nella determinazione del reddito complessivo, vengono considerate anche la quota esente dei redditi agevolati in regimi di favore previsti per chi ha trasferito la propria residenza in Italia. Mentre non si tiene conto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Spetta ai datori di lavoro verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora non si rilevi spettante, provvedere al recupero del relativo importo. Nel caso in cui i contribuenti aventi diritto all’indennità non l’abbiano ricevuta, possano richiederla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento.
Qualora invece l’indennità erogata non risulti “non spettante o spettante in misura inferiore”, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.