Autonomia differenziata, via libera dalla Camera. Opposizioni contrarie. Calderoli: “Le gambe tremano”

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La Camera dei Deputati approva il disegno di legge sull’Autonomia differenziata con 172 voti a favore, 99 contrari mentre un parlamentare si è astenuto. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa legge ma le opposizioni sono pronte a fare le barricate. “Ci avete tenuto qui per uno scalpo, un cinico baratto”, ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Incontenibile la gioia espressa dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. “Mi tremano le gambe, è un coronamento di anni e anni di battaglie politiche della Lega. Con un voto che scrive una pagina di storia per tutto il Paese”. Per la premier, la legge appena approvata, rappresenta “un passo avanti per costruire un’Italia più forte e più giusta, superare le differenze che esistono tra i diversi territori della Nazione e garantire gli stessi livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sull’intero territorio”. Il ddl sull’Autonomia differenziata si compone di 11 articoli e definisce i principi generali e le procedure delle intese tra lo Stato e le Regioni per l’attribuzione, o le revoche, di ulteriori forme di autonomia (Applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione). Il punto più divisivo approvato in nottata riguarda l’attribuzione di funzioni riferibili ai diritti civili e sociali, garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, che è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Il negoziato per l’attribuzione di nuove funzioni viene proposto dalla Regione interessata al presidente del Consiglio e al ministro per gli Affari regionali. A questo punto il presidente del Consiglio può limitare l’oggetto del negoziato relegandolo ad alcune materie. L’Autonomia interesserà 23 materie, 3 esclusive dello Stato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 117, e le altre 20 materie concorrenti non sono state introdotte dalla legge in discussione, ma nascono dal combinato disposto dell’articolo 116, terzo comma, e dell’articolo 117, secondo e terzo comma. Tra queste emergono Salute, Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero. La riforma, giudicata una legge procedurale di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione approvata oltre 20 anni fa, prevede la possibilità di riconoscere livelli diversi di Autonomia alle diverse Regioni italiane a statuto ordinario e speciale e alla Province Autonome di Trento e Bolzano. Ecco le principali novità. Stato e singole Regioni avranno tempo 5 mesi dalla richiesta della Regione per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Potranno essere interrotte prima della scadenza con preavviso di almeno 12 mesi. Lep:il riconoscimento di una o più “forme di autonomia” è subordinata alla determinazione di criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avviene sulla base di una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio. Il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Il trasferimento sarà possibile solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Senza determinazione di Lep e loro finanziamento non sarà possibile per una Regione ottenere un livello maggiore di Autonomia. Una cabina di regia del governo sarà incaricata di effettuare periodicamente la ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie e individuare materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti allo stesso modo in tutto il territorio nazionale. Ne fanno parte tutti i ministri competenti, assistiti da una segreteria tecnica presso il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio. Il Governo può sostituirsi a organi di Regioni, Città metropolitane, Province Comuni quando verifichi loro inadempienze rispetto a trattati internazionali, normative comunitarie oppure riscontri un pericolo grave per la sicurezza pubblica inclusa la garanzia di diritti civili e sociali e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica della Repubblica. Con l’approvazione dell’Autonomia differenziata il Governo è delegato a determinare, entro 24 mesi, i livelli essenziali delle prestazioni mentre il trasferimento delle funzioni attinenti a materie riferibili ai Lep può essere deliberato soltanto successivamente alla definizione di tali livelli e ai relativi costi e fabbisogni standard (e comunque dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie). Con una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, è stato specificato che tali risorse devono assicurare gli stessi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale: comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, mentre dovrà essere garantita l’invarianza della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, insieme alla perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

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