Diritto d’asilo sospeso per i siriani

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Recentemente, diversi Paesi europei, hanno annunciato una sospensione temporanea nell’esame delle richieste di asilo da parte di cittadini siriani. Questa decisione è legata ai cambiamenti politici in Siria, come la caduta del regime di Bashar al-Assad, che hanno reso il quadro geopolitico più incerto e complicato. In particolare, il governo italiano ha seguito l’esempio di altre nazioni europee, dichiarando una pausa nel trattamento delle domande per valutare meglio la situazione in evoluzione e le implicazioni per la sicurezza interna.La dichiarazione di sospendere i procedimenti relativi alle domande di asilo per i cittadini siriani ha sollevato interrogativi profondi e preoccupazioni giuridiche. Questa misura, adottata temporaneamente per valutare le richieste innanzi ai mutamenti politici in Siria, rischia di essere interpretata come una violazione dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra.La sospensione del diritto d’asilo è spesso vista come una questione di bilanciamento tra il diritto dell’individuo alla protezione e il diritto dello Stato di tutelare la sicurezza pubblica. Il diritto d’asilo, tutelato dalla Carta costituzionale italiana, dalle normative europee e dagli accordi internazionali, è il fondamento della protezione umanitariaQualsiasi cittadino siriano ha diritto di presentare domanda di protezione internazionale e non può essere respinto né escluso dal procedimento.Secondo la normativa vigente, tutte le domande di asilo devono essere registrate e inoltrate alle autorità competenti per una valutazione. Tuttavia, la sospensione annunciata sembra configurarsi come un rinvio dell’esame delle richieste di asilo. A livello nazionale Il Decreto Legislativo 25/2008, art. 8, prevede che le domande siano valutate alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine. Tuttavia, una proroga può essere applicata solo in casi di complessità eccezionale, e deve essere comunicata singolarmente.In contesti di emergenza o terrorismo, alcuni studiosi sottolineano come lo Stato possa essere giustificato nel sospendere l’asilo, ma solo se le misure sono proporzionate e temporanee.Tuttavia, anche in caso di sospensione o revoca dell’asilo, il principio di non-refoulement (art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951) vieta il rimpatrio forzato in Paesi dove l’individuo rischia persecuzioni, tortura o morte.Al riguardo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) nelle sentenze Saadi v. UK e Hirsi Jamaa v. Italy ha stabilito il principio secondo cui la sospensione dell’asilo deve essere strettamente esaminata alla luce dell’art. 3 (divieto di tortura) e art. 8 (diritto alla vita privata e familiare) della CEDU. In virtù della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nessuno Stato membro può rimandare una persona in un luogo in cui corre un reale rischio per la sua vita o subisce la minaccia di torture o trattamenti inumani o degradanti. Gli Stati devono inoltre considerare l’impatto che il rimpatrio potrebbe avere sui familiari e sulla vita privata, soprattutto per i siriani che hanno vissuto nei paesi ospitanti per lunghi periodi. Qualsiasi decisione deve essere accompagnata da efficaci rimedi giurisdizionali.Il diritto d’asilo è garantito a chi fugge da persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche. I siriani rientrano spesso in questa categoria, a causa della lunga guerra civile e delle violazioni dei diritti umani nel Paese.In altri termini qualsiasi sospensione indiscriminata del diritto d’asilo potrebbe violare norme internazionali e mettere a rischio vite umane.Il Consiglio d’Europa ha espresso preoccupazione per il rispetto degli obblighi internazionali, come il principio di non respingimento, chiedendo agli Stati membri di evitare misure affrettate e di rispettare le norme sui diritti umani e il diritto d’asilo. In particolare, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Michael O’Flaherty ha sottolineato che “in virtù del principio di non respingimento, nessuna persona può essere rimandata in una situazione in cui corre un reale rischio di subire danni. Su questa base, il rapido cambiamento delle condizioni nel territorio siriano esige decisioni caute basate su prove.La questione sarà affrontata a livello europeo, dai vertici ministeriali e dei leader UE, per cercare un approccio più coordinato rispetto alla gestione dei rifugiati siriani.

Paolo Iafrate

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