Dl Sicurezza, ok dal Cdm: nuove tutele per agenti

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Dal reato di «detenzione di materiale con finalità di terrorismo» alle tutele rafforzate per agenti e militari, fino alle misure per sostenere il lavoro dei detenuti, è ampio e complesso il decreto legge Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri che sostituisce e supera il Ddl all’esame del Senato, ricalcandone integralmente i 38 articoli ma recependo i sei rilievi che erano stati mossi dal Quirinale.
Corposo il pacchetto di norme per le forze dell’ordine e le forze armate. Viene introdotta una circostanza aggravante del delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l’aumento di pena fino alla metà (invece di un terzo, come previsto nel Ddl). Espunto, invece, dopo il confronto con il Quirinale, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti.

Arriva anche l’ulteriore aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un’infrastruttura (la cosiddetta norma “anti no Ponte o no Tav”), ma viene specificato nel testo del Dl che le infrastrutture sono quelle «destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici». Debutta, inoltre, la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni

Il primo articolo introduce il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Viene punito con la reclusione da due a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Viene inoltre anticipata la soglia di punibilità per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo materiale contenente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti essenziali per la commissione di reati gravemente offensivi.

A collaboratori e testimoni di giustizia è concessa la possibilità di costituire società “fittizie” per svolgere attività che richiedono un rafforzato livello di sicurezza. Per i beni sequestrati e confiscati si stabilisce l’immediato coinvolgimento degli enti locali per la gestione degli immobili abusivi e la competenza del giudice che, con il provvedimento di confisca, ordina la demolizione in danno, nonché una semplificazione della procedura relativa alla cancellazione delle aziende inattive; il divieto di prestare attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda, dopo la confisca definitiva, da parte di soggetti vicini al destinatario della confisca stessa o a coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, per il 416-bis; l’iscrizione gratuita al registro delle imprese, da parte del tribunale o dell’Agenzia, delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate; il soddisfacimento dei creditori prededucibili delle aziende mediante il prelievo delle somme disponibili nel patrimonio aziendale.

Altre disposizioni rafforzano la lotta alla criminalità. Viene introdotta la figura del «contratto di rete» nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi del Codice antimafia. Il potere attribuito al prefetto di limitare alcuni effetti dell’interdittiva antimafia qualora venissero a mancare all’interessato e ai suoi familiari i mezzi di sostentamento è stato ridefinito: si prevede che potrà essere esercitato esclusivamente su documentata istanza del titolare dell’impresa individuale, e quindi non d’ufficio, e previa attività istruttoria svolta dal gruppo interforze. I benefici per i superstiti delle vittime delle mafie vengono riconosciuti anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del soggetto destinatario di una misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia ovvero di soggetti sottoposti a un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, quando risulti che, al tempo dell’evento, il richiedente avesse interrotto definitivamente i rapporti personali e patrimoniali.

A collaboratori e testimoni di giustizia è concessa la possibilità di costituire società “fittizie” per svolgere attività che richiedono un rafforzato livello di sicurezza.

Cancellata una delle norme più controverse del disegno di legge, quella che imponeva alle amministrazioni pubbliche, alle università e ai centri di ricerca l’obbligo di rispondere alle richieste di collaborazione dei servizi segreti, in deroga alla normativa sulla privacy. Nel decreto rimangono, invece, le tutele per gli 007 in relazione ad attività di contrasto rispetto a condotte riferibili a minacce terroristiche e sovversive, e l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle forze armate adibito alla tutela delle strutture delle agenzie di informazione, laddove non ne sia già in possesso.

Per vendere schede Sim ai migranti extra-Ue basterà che gli stranieri esibiscano un semplice documento di riconoscimento: il decreto legge non prevede, come faceva il Ddl, l’obbligo di esibire un titolo di soggiorno valido. Per chi non osserva i doveri di identificazione, si prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Si introduce, inoltre, la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni ai condannati per il reato di sostituzione di persona, commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile. Rispetto al testo introdotto alla Camera, è stata ampliata la tipologia di documenti che il titolare dell’esercizio o dell’attività può acquisire all’atto della vendita delle Sim. Oltre al titolo di soggiorno, si potrà acquisire «o il passaporto o il documento di viaggio equipollente o un documento di riconoscimento che siano in corso di validità».

Per gli operatori economici che siano vittime di usura, il Dl prevede la nascita della figura del tutor, con funzioni di consulenza e di assistenza nella gestione del mutuo. Obiettivo: attenuare l’alta morosità riscontrata nella restituzione dei mutui da parte dei beneficiari e favorirne il reinserimento nel circuito economico legale. Possono fare richiesta di iscrizione all’albo, istituito presso l’Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, revisori legali, esperti contabili, avvocati e commercialisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali, nonché soggetti dotati di specifiche competenze nell’attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

Infine, il decreto interviene a favorire il lavoro dei detenuti, anche all’esterno, avvalendosi di organizzazioni non lucrative (enti del terzo settore) in attuazione di principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, con l’estensione della definizione di «persone svantaggiate» anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari e agli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari.

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