Approvato in via definitiva – su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio – lo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo del 10 ottobre 2022. Il testo era stato approvato la prima volta dal governo il 16 novembre. Poi il 7 dicembre il provvedimento è stato trasmesso alle Camere e ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti (alla Camera, Giustizia e Bilancio; al Senato, Giustizia e Bilancio e Tesoro) e della Conferenza unificata Stato-Regioni. Favorevoli all’intervento anche il Garante per la protezione dei dati personali, consultato, e il Consiglio superiore della magistratura.
Il provvedimento si compone di 11 articoli e contiene soprattutto modifiche necessarie al coordinamento delle nuove disposizioni introdotte nel sistema e alla semplificazione delle procedure, con l’obiettivo di una maggiore efficienza della giustizia penale.
La prima modifica, spiega il ministero della Giustizia, interviene sul “termine di riflessione”, quello entro cui il pubblico ministero deve decidere se esercitare o meno l’azione penale (tre mesi dalla scadenza del termine delle indagini preliminari e fino a nove mesi in base a gravità del reato e complessità delle indagini). Il correttivo mira a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della cosiddetta ‘stasi del procedimento’: ossia l’inattività del pm dopo la fine delle indagini. Viene ora eliminata una serie di passaggi di carte e di notifiche non essenziali e si è previsto un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari. Controllo esteso anche nella fase dell’autorizzazione al ritardato deposito degli atti. L’intervento è volto a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, in caso di stasi patologica del procedimento, di avere cognizione degli atti.
Si prevede inoltre una estensione – da trenta a novanta giorni – del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del procuratore generale, in caso di avocazione. Anche nel caso del ‘sentencing’ il correttivo opera una complessiva semplificazione: si prevede che il giudice, quando ha già tutti gli elementi per decidere, possa direttamente sostituire la pena detentiva con l’eventuale pena sostitutiva. La formulazione originaria del decreto legislativo del 2022 prevedeva che, in determinati casi, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, dovesse sempre sentire l’imputato. E, ove ciò non bastasse, fissare una nuova udienza per svolgere accertamenti funzionali all’individuazione dell’eventuale pena sostitutiva adeguata al caso concreto. Questo meccanismo, che richiede un’ulteriore interlocuzione con l’imputato e una doppia udienza, verrà ora attivato solo quando il giudice non abbia già tutti gli elementi necessari.
Il decreto legislativo recepisce poi una osservazione della Commissione Giustizia del Senato: la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive nell’ipotesi in cui sia sopravvenuto uno specifico fatto nuovo, indice di una maggiore pericolosità sociale, individuato in una condanna per delitti non colposi successiva all’applicazione della pena sostituiva medesima, anche se precedente all’avvio della sua esecuzione (modifica dell’articolo 72 della legge n. 689 del 1981).
Dovrebbe poi arrivare entro le europee il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’indiscrezione è emersa al termine di una riunione che si è tenuta a Palazzo Chigi, alla quale, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano, hanno partecipato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il viceministro Francesco Paolo Sisto, i sottosegretari Andrea Delmastro e Andrea Ostellari, e, secondo quanto emerso, i presidenti delle Commissioni di Camera e Senato, Giulia Bongiorno e Ciro Maschio, e i responsabili Giustizia dei partiti di maggioranza.
Dalla riunione, che avrebbe approfondito soprattutto gli aspetti tecnici, sarebbe emerso l’accordo politico per andare avanti spediti sulla riforma, che prevede la separazione fin dall’ingresso nei ranghi della magistratura con due concorsi diversi per aspiranti giudici e aspiranti pm. Due anche i Csm, per i quali comunque resta la presidenza unica del Capo dello Stato. I membri dovrebbero essere scelti per sorteggio ed è esclusa l’indicazione di una quota dei componenti da parte del governo.
A valutare l’operato di tutti i magistrati, sia giudicanti che requirenti, ed emettere eventuali sanzioni non sarà più il Csm ma un’Alta corte esterna all’organismo di autovalutazione della categoria. Nell’incontro si sarebbe stabilito anche di accelerare al massimo sul provvedimento per l’eliminazione dell’abuso d’ufficio, contenuto nel ddl Nordio approvato in autunno e in discussione in Parlamento, dove ha già avuto il via libera del Senato.