I giudici della Corte di Appello di Roma hanno sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte di giustizia Ue, sollevando una questione pregiudiziale, e con il decorso dei termini, di fatto, respingendo la richiesta di convalida del trattenimento di 43 richiedenti asilo. In particolare, la Corte d’Appello Sezione Persona, Famiglia, Minorenni e Protezione Internazionale, ha ritenuto sottoporre alla Corte di Giustizia, quale quesito pregiudiziale, la questione se il diritto Unitario consenta o meno di designare un paese sicuro quando le condizioni sostanziali per la sua designazione non sono soddisfatte per alcune categorie di persone. Del resto, numerosi giudici italiani si sono rivolti alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, mettendo in dubbio la possibilità di qualificare un paese di origine come sicuro là dove siano presenti esenzioni per categorie soggettive. Ci si riferisce al Tribunale di Firenze, con decreti del 4 giugno 2024 (si tratta delle cause C-388/24, Oguta, e C-389/24, Daloa), al Tribunale di Bologna con decreto depositato il 29 ottobre 2024, causa C-750/24, Ortera, al Tribunale di Roma con decreti del 4 e del 5 novembre 2024, che ha formulato ulteriori tre quesiti nelle cause C-758/24, Alace, e C-759/24, al Tribunale di Palermo con decreti del 5 novembre 2024, nelle cause C-763/24, Mibone, e C-764/24, Capurteli. Il 13 novembre 2024, il Tribunale di Roma ha depositato altri 7 rinvii. Tanto più che la Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 22146 del 30.12.2024, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto, nell’ambito di altro giudizio principale, nelle cause C-758/24 e C-759/24, Alace e altri, del Tribunale di Roma, ritenendo di offrire il proprio contributo al dibattito in essere, ma senza esprimere principi di diritto, ritenendo necessario attendere il pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In particolare, la Suprema Corte ha espresso “la propria ipotesi di lavoro, senza tuttavia tradurla né in decisione del ricorso né in principio di diritto suscettibile di orientare le future applicazioni”. Muovendo dalla considerazione per cui le eccezioni per categorie di persone non hanno formato specifico oggetto della decisione della CGUE del 4 ottobre 2024 né sono state esaminate quanto alla loro effettiva incidenza, ha affermato che dalla sentenza della Corte di Giustizia non possa trarsi, come conseguenza implicita e automatica, l’incompatibilità della designazione di un paese come paese sicuro ove ci siano delle esenzioni soggettive, diversamente opinando dunque rispetto ai diversi Tribunali rimettenti. La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto però specificare che “la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova. In ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse senza limiti. Tali eccezioni, infatti, non sono ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell’assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l’allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona. Il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativo della misura del trattenimento. Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale”. La Corte di appello di Roma osserva in proposito che “Il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento”. Una considerazione che la Corte di appello di Roma ritiene ancora attuale, in attesa dell’intervento della Corte di giustizia UE, anche dopo la modifica legislativa apportata con i decreti legge 145 e 158 del 2024, convertiti nella legge 187/2024. La decisione della Corte d’Appello di Roma ha riguardato dunque solamente la non convalida del trattenimento delle persone senza entrare nel merito delle loro richieste di asilo, respinte invece per “manifesta infondatezza” dopo una sommaria procedura dalla Commissione territoriale di Roma del 30 gennaio u.s. Tanto più che le imitazioni imposte al diritto di difesa stabilite dal Decreto Legge 145/24, convertito nella Legge 187/24 non avrebbero consentito difficilmente ai migranti trattenuti a Gjader di presentare ricorso entro 7 giorni contro il respingimento della loro richiesta di asilo, un termine troppo breve. In conclusione il giudizio sul trattenimenti dei migranti è stato sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si pronuncerà il prossimo 25 febbraio 2025. Inoltre, poiché per effetto della sospensione è impossibile osservare il termine di quarantotto ore previsto per la convalida, la Corte d’Appello ha disposto la liberazione dei trattenuti ai sensi dell’art.14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come ha ripetutamente affermato la Corte Costituzionale in casi analoghi (nei quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale nell’ambito di procedimenti di convalida di arresto. I migranti dunque sono stati trasferiti a Bari dove sono stati inseriti nel sistema nazionale di accoglienza.
Paolo Iafrate