Vietato pubblicare l’ordinanza di custodia, dal Cdm ok al testo del decreto legislativo

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Via libera del governo al divieto di pubblicazione del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare. Il consiglio dei ministri di ieri ha approvato il testo del decreto legislativo sulla modifica dell’articolo 114 del codice di procedura penale. Il provvedimento, viene comunicato da Palazzo Chigi, è stato preso in adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva europea. Con l’ok alla norma Costa, come è stato ribattezzato il provvedimento, si toglie ai giornalisti la conquista del 2017 con la legge sulle intercettazioni dell’allora Guardasigilli Andrea Orlando. Lo schema del provvedimento sarà ora trasmesso alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, che dovranno esprimere un parere entro sessanta giorni, dopodiché tornerà in Cdm per l’approvazione definitiva, in seguito alla quale diventerà legge. L’intervento normativo, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, ha lo scopo di “rafforzare la presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell’ambito di un procedimento penale, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343″.

“Al fine di rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell’ambito di un procedimento penale, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva Ue 2016/343 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 21, 24 e 27 della Costituzione, il provvedimento modifica l’articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare”, si legge nel comunicato diffuso al termine del Cdm. “Il testo – viene ricordato nel comunicato – dà attuazione all’articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 con il quale il governo è stato delegato ad adottare le disposizioni necessarie a garantire l’integrale adeguamento alla direttiva europea”. In sostanza il dlgs, che recepisce la delega assegnata al governo, attua il divieto della pubblicazione, integrale o per estratto, del testo del provvedimento con cui si dispone la custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. 

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